Niente IVA per gli impianti difettosi
Il richiamo e la sostituzione sono operazioni irrilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

Il Fisco ha chiarito che le operazioni di richiamo e sostituzione di impianti difettosi e di contestuale consegna e installazione di impianti nuovi sono escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA.
In particolare, secondo quanto spiegato dall’Agenzia delle Entrate, le sostituzioni dell'intero prodotto o di parti difettosi, infatti, non costituiscono cessioni o prestazioni imponibili ai fini IVA, perchè sono effettuate sulla base di un obbligo previsto contrattualmente e per il quale non sussiste un corrispettivo in quanto il prezzo di vendita del bene, già assoggettato all’IVA, è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione o prestazioni. La non assoggettabilità ad IVA vale sia sugli apparecchi per i quali è operante la garanzia sia per quelli fuori garanzia. Conseguentemente, se i beni in sostituzione sono destinati ad altro Paese dell’UE non si realizza una cessione intracomunitaria e, ai fini degli obblighi Intrastat, non c’è l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi (anche in caso di restituzione dei beni da sostituire).