Niente IVA per il ramo d’azienda ceduto tra branch
L’operazione è fuori campo IVA. Si applica l'imposta di registro proporzionale secondo le aliquote previste per i singoli beni.

È territorialmente rilevante in Italia il trasferimento di ramo d'azienda tra due stabili organizzazioni localizzate in Italia, di due differenti società estere, a loro volta appartenenti a gruppi diversi. L'operazione è fuori campo IVA ma sono soggetti all'imposta di registro in Italia gli atti formati all'estero che abbiano a oggetto aziende esistenti nel territorio dello Stato.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate rispondendo ai dubbi di un contribuente sul tema (Risposta a interpello n. 438 del 28 settembre 2023). Come specificato dal Fisco, l’IVA non è dovuta mentre l’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale secondo le aliquote previste per i singoli beni che compongono il compendio aziendale (ad esempio al 9% in relazione agli immobili, al 3% in relazione ai crediti, ecc., compreso l'avviamento), purché siano individuati corrispettivi distinti. In assenza di beni immobili, non trovano applicazione le imposte ipotecaria e catastale.