No alla detrazione nel caso di IVA esclusa dal prezzo commerciale in origine pattuito come esente
L'IVA non può essere ritenuta assolta in un caso come quello di specie quando le parti hanno stabilito un prezzo di un bene/prestazione senza menzionare nulla riguardo all'imposta all'interno del contratto.

Nell'ambito di un contratto concernente la prestazione di servizi originariamente classificati come esenti e successivamente riqualificati come imponibili agli effetti del tributo, la relativa IVA non può essere scorporata dal prezzo pattuito nel contratto e dunque non può essere detratta dall'acquirente in quanto, in tal caso, l'imposta non è esigibile.
La Corte UE ha analizzato il caso sotto i seguenti profili giuridici:
- se l'IVA può essere in ogni caso dovuta o assolta (e di conseguenza detraibile) qualora le parti abbiano ritenuto le prestazioni esenti sulla base di un'interpretazione errata del diritto unionale da parte delle autorità locali in un contesto in cui il contratto di servizi prevede esplicitamente che il prezzo pattuito sia al netto dell'IVA e, laddove dovuta, l'imposta “supplementare” risulti a carico del prestatore;
- se, nelle condizioni di cui sopra, l'acquirente abbia in ogni caso il diritto di recuperare la relativa IVA nonostante non detenga fatture con l'indicazione dell'imposta.
Con riguardo al primo punto, è necessario innanzitutto ricordare che, in linea generale, il diritto alla detrazione non può essere soggetto a limitazioni, sempreché siano rispettati i requisiti formali e sostanziali previsti dalla direttiva IVA e, in particolare, il principio secondo il quale l'IVA, per poter essere detraibile, deve primariamente essere dovuta (e di conseguenza esigibile) o assolta.
A tal proposito, la Corte sostiene che l'IVA non può essere ritenuta assolta in un caso come quello di specie quando le parti hanno stabilito un prezzo di un bene/prestazione senza menzionare nulla riguardo all'imposta all'interno del contratto. In tale situazione, quindi, il corrispettivo convenuto non si considera già comprensivo di IVA qualora, fra l'altro, il venditore non abbia la possibilità di recuperare presso l'acquirente l'imposta riscossa dall'amministrazione finanziaria.
Con riguardo, infine, al secondo punto e cioè se l'IVA possa in ogni caso essere ritenuta detraibile dall'acquirente, la Corte conclude affermando che in linea di principio ciò non è accettabile in quanto né l'imposta è esigibile né l'acquirente è in possesso di un valido documento in cui il tributo è esposto.