La presunzione di cessione dei beni può essere superata con la distruzione degli stessi, dimostrata tramite il formulario di identificazione rifiuti.
La presunzione di cessione dei beni può essere superata mediante la distruzione degli stessi dimostrata tramite il formulario di identificazione rifiuti.
È quanto emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 28 settembre 2021 n. 26223). Nel caso esaminato, l'Agenzia delle Entrate accertava nei confronti di una s.n.c. presunti maggiori ricavi derivanti dall'applicazione della presunzione di cessione delle rimanenze in quanto le stesse non erano state rinvenute nei luoghi in cui la società svolgeva le proprie operazioni. I primi due gradi di giudizio si concludevano con la vittoria dei Fisco.
La Cassazione ribalta le sentenze e riconosce come la società abbia dimostrato di avere correttamente avviato a distruzione i beni di magazzino che erano risultanti mancanti in sede di verifica, così come confermato dai formulari di identificazione rifiuti e relativi registri. È, infatti, diritto del contribuente, entro i limiti e i mezzi di prova stabiliti ai fini antielusivi, dimostrare che la contrazione registratasi nella consistenza del magazzino è frutto dell'impegno produttivo dei beni e non di cessioni o acquisizioni non contabilizzate.
In particolare, nell'ipotesi in cui si scelga la distruzione volontaria dei beni, la dismissione postula passaggi quali la preventiva comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e la puntuale verbalizzazione delle operazioni distruttive. In questo caso, la mancata dimostrazione in ordine all'espletamento di tale procedura autorizza il Fisco a riprendere a tassazione il maggior valore delle rimanenze. Qualora, invece, l'impresa decida di affidare i beni da avviare a distruzione a soggetti autorizzati allo smaltimento rifiuti, la prova di distruzione dei beni è costituita dall'annotazione sul formulario di identificazione indicante il nome e l'indirizzo del produttore detentore; le origini, la tipologia e la quantità del rifiuto; l'impianto di destinazione; la data e il percorso dell'istradamento; il nome e l'indirizzo del destinatario.