Non presente nei pubblici registri, inesistente la notifica PEC

Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, qualora l’atto tributario venga notificato telematicamente al contribuente ma da un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nei pubblici registri, non produce alcun effetto giuridico.

Non presente nei pubblici registri, inesistente la notifica PEC

Il recente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia “non coglie nel segno” per quanto concerne lo specifico ambito della notifica degli atti tributari del procedimento di accertamento e/o riscossione. In virtù del criterio di specialità non parrebbe emergere dalla disciplina di riferimento un obbligo da parte dell'Ufficio finanziario e/o dell'agente della riscossione di utilizzare per la notifica dei propri atti un indirizzo PEC necessariamente presente in uno dei pubblici registri. Le suddette norme, a cui gli uffici devono attenersi per la notificazione dei propri atti, si preoccupano di individuare il destinatario della notifica telematica presente in INIPEC (ovvero il contribuente tenuto per legge ad avere un indirizzo PEC in quanto appartenente ad un ordine professionale) mentre per l'ufficio notificante viene esclusivamente richiamata la disciplina della posta elettronica certificata. Non vi sarebbe, peraltro, alcuna disparità di trattamento in virtù del principio di riferibilità dell'atto notificato all'ufficio che lo ha emanato.

Si giungerebbe alla medesima conclusione anche tenendo conto dell'operatività dell'istituto processualistico della sanatoria per raggiungimento dello scopo anche nell'ambito della notificazione degli atti tributari sostanziali e non solo processuali, secondo un orientamento consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità. Il concetto di inesistenza giuridica della notificazione, non codificato nell'ordinamento ma frutto di elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, è stato circoscritto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a casi limitati ed estremi cioè, oltreché in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi qualificabili come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

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