Nota di comunicazione e mancata comunicazione opzione bonus edilizi
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’erronea emissione di una fattura con l’applicazione dello ''sconto in fattura” in assenza di mancata comunicazione dell’opzione non ravvisa alcuna delle condizioni per emettere una nota di variazione in diminuzione.

in una interessante risposta a interpello, l'Agenzia delle Entrate non ritiene corretta l’emissione di una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura in presenza di una fattura emessa con lo sconto in fattura per interventi che danno diritto al Superbonus qualora non sia stata comunicata all’Agenzia delle Entrate l’opzione per lo “sconto” entro i termini previsti.
L’Agenzia sottolinea che non ricorre alcun presupposto tra quelli previsti dall'articolo 26 del DPR n. 633/1972, per l'emissione di una nota di credito a storno della fattura: la fattura riportando correttamente l'imponibile e l'IVA calcolata sull'intero corrispettivo pattuito al lordo dello ''sconto'' deve considerarsi corretta dal punto di vista fiscale: tuttavia, il prestatore può comunque integrare l'originaria fattura con un separato documento extra fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto non perfezionatosi a causa del mancato invio nei termini della comunicazione più volte richiamata e rilevare il ''quantum'' da saldare.