Nuova chance per i decaduti da Saldo e stralcio e Rottamazione

La novità è stata inserita nel decreto Sostegni ter in corso di conversione in legge: i contribuenti decaduti dalle procedure potranno essere riammessi in base a nuove scadenze di pagamento.

Nuova chance per i decaduti da Saldo e stralcio e Rottamazione

Grazie a un emendamento apportato alla legge di conversione - in corso di approvazione - del decreto  Sostegni Ter  (DL 4/2022) saranno riammessi in termini tutti i debitori decaduti dalle definizioni agevolate “Rottamazione ter” e del Saldo e stralcio. La novità riscrive il nuovo calendario delle scadenze entro le quali può essere effettuato, senza perdita dei benefici, il pagamento delle definizioni agevolate in questione.

Le nuove scadenze

La riapertura dei termini riguarda le rate originariamente in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022. La nuova tempistica da tener presente è la seguente:

- le rate scadute e non pagate nell'anno 2020 devono essere pagate entro il 30.04.2022 (anche in un'unica soluzione);

- le rate scadute e non pagate nell'anno 2021 devono essere pagate entro il 31.07.2022 (anche in un'unica soluzione);

- le rate scadute e non pagate nell'anno 2022 devono essere pagate entro il 30.11.2022 (anche in un'unica soluzione).

Tutte le scadenze potranno essere pagate, senza conseguenze, con un  ritardo massimo di cinque giorni.

Come effettuare i pagamenti

Il versamento può essere effettuato mediante i bollettini trasmessi originariamente dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni e sono nel caso utilizzabili i crediti verso le pubbliche amministrazioni per forniture, appalti e prestazioni professionali, certificati dall'apposita piattaforma Sogei.

Procedure esecutive

La novità è intervenuta anche su eventuali procedure esecutive intraprese o di prossimo avvio nei confronti dei  contribuenti decaduti dalla definizione per omesso versamento di quanto dovuto.  Così è stato opportunamente previsto che:

- non potranno essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;

- tutte le procedure esecutive in corso sono estinte;

- eventuali somme pignorate, relativamente ai mancati pagamenti in questione, tornano nella disponibilità del debitore;

- eventuali pagamenti eseguiti in pendenza di pignoramenti sono irripetibili e non possono essere richiesti a rimborso ma riducono il debito.

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