Omessa IVA e ritenute, stop alle condanne

Il recente decreto Sanzioni esclude la punibilità in caso di cause sopravvenute non imputabili al contribuente

Omessa IVA e ritenute, stop alle condanne

Non si può essere puniti dei delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis) e omesso versamento di IVA (art. 10-ter) se il fatto dipenda da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’IVA.

A prevederlo è il nuovo decreto Sanzioni emesso dall’esecutivo nell’ambito dell’attuazione della riforma fiscale, ora all’esame delle Camere. Secondo le nuove norme, ancora da approvare, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, il giudice deve tener conto della crisi non transitoria di liquidità dovuta:

  • all’inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi;
  • al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche;
  • alla non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Un’altra novità prevista dal Decreto Sanzioni in relazione alla non punibilità dei due reati riguarda l’individuazione degli indici che il giudice deve seguire in caso di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ve ne parliamo in una news dedicata al tema.

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