Patent box e superdeduzione: limiti ai beni complementari

Il Fisco ha fornito nuovi chiarimenti in relazione al vecchio regime Patent box e alla nuova superdeduzione consistente in una maggiorazione del 110% dei costi sostenuti.

Patent box e superdeduzione: limiti ai beni complementari

 

Dal 2021 i contribuenti non possono esercitare l'opzione Patent box neanche relativamente a beni complementari. Pertanto, da tale periodo, esiste una preclusione alla possibilità di esercitare un'opzione secondo il vecchio regime di Patent box avente ad oggetto nuovi beni immateriali che presentano un vincolo di complementarietà rispetto a quelli per i quali esiste già un'opzione valida.

In questo caso, il contribuente, con riguardo ai nuovi beni complementari per i quali intende fruire del Patent box dal suddetto periodo d'imposta, può solo esercitare l'opzione per la superdeduzione consistente in una maggiorazione del 110% dei costi sostenuti da effettuare tramite una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi e IRAP.

Al riguardo il Fisco ha chiarito che:

- non sussiste alcuna preclusione all'esercizio dell'opzione per la superdeduzione in relazione a beni diversi, seppur eventualmente complementari, da quelli già oggetto di una precedente opzione per il vecchio regime Patent box, a condizione che vi siano tutti i requisiti previsti dalla nuova normativa;

- nella superdeduzione, a differenza del vecchio regime Patent box, non rientrano i brevetti in corso di concessione, ovvero quelli per i quali sia stata depositata, presso i competenti Uffici, la domanda di rilascio del brevetto, ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale.

La prova di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale, rilasciato dall'Ufficio competente, è costituita dal relativo attestato. Dal 2021, l'ottenimento della privativa industriale consente di beneficiare del meccanismo premiale rendendo agevolabili i costi sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti per realizzare il medesimo brevetto industriale;

- se il diritto di privativa è stato acquisito nel 2020 o in anni precedenti, il meccanismo premiale non sarà applicabile e il contribuente, nel periodo d'imposta 2021, potrà solo maggiorare le spese sostenute in tale anno.

-non è possibile estendere alla superdeduzione la valenza delle perdite generate nel vecchio Patent box, considerato che si tratta di due regimi differenti.

- la documentazione idonea ad attivare l'esimente sanzionatoria in caso di rettifica della maggiorazione del 110%, non ha rilievo anche in relazione ai controlli relativi al credito d'imposta ricerca e sviluppo.

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