Patent box: perdite e deduzioni ACE nel consolidato
L'Agenzia delle Entrate delinea le modalità di compilazione della dichiarazione integrativa, che una società consolidata deve presentare a seguito di accordo per il Patent box in presenza di minori perdite e deduzione ACE

A seguito della sottoscrizione degli accordi di Patent Box nel 2021, una società aderente al consolidato fiscale deve effettuare significative variazioni in diminuzione relativamente ai periodi d'imposta coperti da ruling (2016-2020): essendo mutate le condizioni rispetto al momento della compilazione dell'originaria dichiarazione dei redditi, la società consolidata ritiene di poter esercitare ex novo la facoltà ammessa dall'ultimo periodo dell'art. 84 c. 1 TUIR, "calibrando" l'impiego di perdite pregresse al fine di far residuare una imposta netta bastevole a consentire il prioritario utilizzo del credito per imposte pagate all'estero.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Con riferimento alla possibilità di modulare l'utilizzo dell'ACE in presenza di crediti d'imposta "in generale" l'Agenzia richiama quanto enunciato nel principio di diritto n. 7/2021 estendendo la sua portata anche ai crediti di imposta in generale, atteso che il disposto di cui all'art. 84 TUIR, sul punto, non effettua alcun discrimine.
In merito alla possibilità di "calibrare" l'utilizzo della c.d. "ACE di periodo" l'Agenzia ritiene che il Princ. dir. AE 23 marzo 2021 n. 7 debba essere letto nel senso di estendere la facoltà di modulare la deduzione dell'ACE anche a quella "di periodo", in modo tale da evidenziare un reddito imponibile al quale corrispondano imposte sufficienti ad assorbire eventuali crediti d'imposta, ritenute alla fonte a titolo d'acconto, versamenti in acconto ed eccedenze di imposta. Infatti, risulta evidente in un'ottica di coerenza logico-sistematica che:
- non è possibile effettuare un parallelismo tra ACE di periodo e perdite di periodo poiché in presenza di queste ultime non sorgerebbe alcuna necessità di far emergere un reddito imponibile;
- la soluzione opposta implicherebbe che l'emersione di ACE di periodo possa sterilizzare in tutto o in parte la facoltà di cui al c. 1 dell'art. 84 sia in presenza che in assenza di perdite pregresse, rendendola di fatto inutiliter data. Resta inteso che, al di fuori della facoltà prevista dall'art. 84 c. 1 TUIR il meccanismo di funzionamento del beneficio ACE prevede l'utilizzo dell'agevolazione di periodo, pena la perdita della stessa.
In relazione alla possibilità di "calibrare" l'ACE di periodo "a monte", ossia in sede di determinazione del reddito della Società (in qualità di consolidata) l'utilizzo dell'ACE da parte di una società partecipante ad un consolidato fiscale nazionale che detenga, contemporaneamente, crediti di imposta, perdite pregresse ed eccedenze ACE (inclusa l'ACE di periodo), può essere "modulato" - tenendo conto dell'ordine enunciato nel suddetto Princ. dir. AE 23 marzo 2021 n. 7 - in modo da far emergere un risultato imponibile individuale, da attribuire alla fiscal unit, di ammontare tale che l'imposta corrispondente risulti compensabile con i crediti maturati dalla medesima società ed evidenziati nel quadro GN della propria dichiarazione individuale.