Per i dividendi “qualificati” maturati ante 2018 basta la delibera

Il regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime.

Per i dividendi “qualificati” maturati ante 2018 basta la delibera

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Principio di diritto n. 3/2022 confermando che i dividendi maturati fino al 2017 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022 mantengono le aliquote di tassazione previste dalla disciplina previgente a nulla rilevando che l’erogazione effettiva del dividendo stesso avvenga dal 1° gennaio 2023 in poi: questo nuovo orientamento dell’Amministrazione cassa uno precedentemente espresso contenuto in una risposta a interpello secondo il quale tutti gli utili distribuiti dal 2023 erano tassati al 26%.

La legge di bilancio 2018 ha modificato il regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni qualificate. In particolare, a tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota (nella misura del 26 per cento) nonché le medesime modalità di tassazione previste per le partecipazioni non qualificate: l’aliquota del 26% si applica ai redditi di capitale “percepiti” dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a partire dal 1° gennaio 2019.

Viene prevista una deroga a tale principio generale di decorrenza del regime di tassazione degli utili prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017: il predetto regime transitorio deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale applicabile agli utili formati nei periodi d’imposta precedenti a quello di introduzione del nuovo regime fiscale.

L’Agenzia precisa che il regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva.

In termini generali, per le società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili e la delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell’approvazione della stessa.

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