La comunicazione del possesso della documentazione “idonea” deve essere effettuata, di regola, con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
In materia di “oneri documentali” in materia di prezzi di trasferimento, la comunicazione del possesso della documentazione “idonea” deve essere effettuata, di regola, con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. L'esimente sanzionatoria si applica solo se il contribuente che detiene la documentazione ne dia apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Nel caso il contribuente non riesca a finalizzare la documentazione “idonea” in tempo, la comunicazione del possesso della stessa può essere fatta entro 90 giorni dal termine ordinario per la presentazione della dichiarazione, sia che il contribuente presenti per la prima volta la dichiarazione sia che, entro il medesimo termine, presenti una dichiarazione per correggere quella presentata nei termini. In tale evenienza, il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di effettiva presentazione della dichiarazione tardiva o della dichiarazione integrativa/sostitutiva. La comunicazione del possesso della documentazione “idonea” può essere effettuata, altresì, ricorrendo all'istituto della cd. “rimessione in bonis”. Nel caso di specie, il contribuente può avvalersi della “remissione in bonis” per comunicare tardivamente il possesso della documentazione “idonea”, purché lo stesso abbia predisposto detta documentazione, compresa l'apposizione della firma elettronica con marca temporale, al più tardi entro il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale.
In ipotesi di “remissione in bonis”, la comunicazione relativa al possesso della documentazione è effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (da intendersi la dichiarazione annuale dei redditi riferita al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento). Così, ad esempio, la comunicazione riferita al periodo d'imposta 2021, da effettuarsi di regola con il modello Redditi/2022, può essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa al più tardi entro il termine di presentazione del modello Redditi/2023, versando, altresì, la sanzione di € 250 prevista.