Più tempo per pagare gli avvisi bonari
Trenta giorni in più per versare le somme dovute. La novità è prevista dal nuovo Decreto Ucraina e resterà in vigore sino a fine agosto.

Lo scorso 21 maggio è entrato in vigore il nuovo “decreto Ucraina” che mette in campo una serie di novità per contrastare il perdurare degli effetti della pandemia unito alle ripercussioni della guerra. L'allungamento del termine di pagamento degli avvisi bonari rappresenta una delle norme più significative contenute dal Decreto.
Quali sono gli avvisi interessati
La novità prevede che, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia da Covid-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, il termine di pagamento degli “avvisi bonari”, notificati dal 21 maggio al 31 agosto, è fissato in sessanta (e non più in trenta) giorni.
Si tratta delle comunicazioni di irregolarità derivanti dai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e IVA contenenti somme dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o minori crediti già utilizzati, nonché interessi e sanzioni per ritardato o omesso versamento, iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.
In questi casi, dunque, l'iscrizione a ruolo non sarà eseguita, in tutto o in parte, prima di sessanta (e non di trenta) giorni dalla notifica dell'“avviso bonario”, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvederà a pagare le somme dovute mediante Mod. F24, usufruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo.
Nessuna sospensione per gli altri “avvisi bonari”
La novità, come detto, prevede la “moratoria” a sessanta giorni per i soli avvisi bonari “liquidatori”.
Restano fuori, dunque, quelli emessi a seguito del controllo formale e, in genere, quelli riguardanti incertezze su aspetti rilevanti delle dichiarazioni, i quali devono obbligatoriamente precedere l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
Va ricordato che in questi ultimi casi anche l'“avviso bonario” costituisce un atto impugnabile.
In particolare, proprio con riferimento a questi “avvisi bonari”, i giudici della Cassazione hanno evidenziato che, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 D.Lgs. 546/92 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione, ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa.