Prima casa: termini sospesi per Covid dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022

Lo stop ai termini legati alle agevolazioni prima casa decorre senza interruzioni, includendo anche il periodo 1° gennaio-28 febbraio 2022.

Prima casa: termini sospesi per Covid dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022

La sospensione dei termini “prima casa” opera senza soluzione di continuità dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022, includendo, dunque, anche il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate fugando i dubbi sorti sull’operatività della sospensione per i mesi di gennaio-febbraio 2022.

I termini prima casa sospesi sono i seguenti:

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro cui trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;

- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;

- il termine di un anno entro il quale il contribuente deve procedere alla vendita della “vecchia” prima casapre-posseduta rispetto alla nuova acquistata;

- il termine di un anno dall'alienazione della “vecchia” prima casa, per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Nel caso in cui il contribuente, ritenendosi decaduto dal beneficio “prima casa”, nel periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2022, abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, ha diritto al rimborso delle stesse.

I termini inizieranno nuovamente a decorrere dal 1° aprile 2022.

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