Prima casa under 36: benefici anche se il preliminare è stipulato dal padre

Via libera all’agevolazione anche in presenza di un preliminare stipulato "per persona da nominare" da parte del padre del giovane e seguito dalla nomina del figlio per la stipula del rogito

Prima casa under 36: benefici anche se il preliminare è stipulato dal padre

Si può fruire del beneficio "prima casa under 36" anche quando il preliminare di acquisto dell'immobile e le fatture relative alla caparra e agli acconti sono, rispettivamente, stipulati e intestati a un soggetto diverso dall'infra 36enne, che ha promesso di acquistare l'immobile “per sé o altra persona da nominare” (cd. contratto per persona da nominare di cui agli artt. 1401 s. c.c.).

È quanto stabilito dal Fisco in un caso concreto in cui il descritto preliminare e le fatture degli acconti sono intestati al padre dell'under 36. Alla stipula dell'atto definitivo l'immobile verrà intestato al giovane che qui trasferirà la sua residenza, pagando il saldo all'impresa di costruzioni venditrice (sull'acquisto, infatti, grava l'IVA al 4% che verrà recuperata tramite credito d'imposta).

Affinché il giovane possa fruire dell’agevolazione sono necessari:

- una dichiarazione di nomina del figlio da parte del padre validamente fatta a norma del codice civile. In particolare, la nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso; la dichiarazione, inoltre, non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto. In tal modo il figlio si sostituirà quale parte contrattuale del contratto preliminare originariamente stipulato dal padre "per sé o per persona da nominare", acquisendo i diritti ed assumendo gli obblighi derivanti dal contratto medesimo con effetto dal momento in cui questo fu stipulato (incluso avvalersi dei pagamenti di caparra e acconti già effettuati dal padre);

- che dall'atto di compravendita dell'immobile, stipulato dal figlio in seguito alla sua nomina, risultino specificamente enunciati gli acconti già pagati dal padre, con indicazione dei relativi importi e delle modalità di pagamento nonché gli estremi delle fatture intestate allo stesso genitore con applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4%. Questo al fine di poter calcolare il credito d'imposta riconosciuto dall'agevolazione che, si ricorda, è “di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto". Conseguentemente, deve risultare dall'atto di compravendita l'ammontare di IVA corrisposta in relazione all'acquisto agevolato, che andrà a costituire il credito d'imposta riconosciuto a favore dell'acquirente under trentasei.

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