Redditi di natura finanziaria, cosa cambierà

Si punta all’armonizzazione della disciplina, prevedendo un’unica categoria reddituale

Redditi di natura finanziaria, cosa cambierà

Per i redditi di natura finanziaria, la Delega al Governo per la riforma fiscale, individua una serie di principi e criteri direttivi, tra cui, i più significativi, prevedono:

  • l’armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un'unica categoria reddituale, mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria;
  • la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilità di compensazione ricomprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti;
  • la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria, attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo;
  • il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati (sottoposti attualmente ad aliquota agevolata al 12,5%);
  • l'applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione;
  • la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilità di optare per l’applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistono stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi;
  • la previsione di un obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate per i soggetti che intervengono nella riscossione dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale.

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