Regimi OSS e IOSS: on-line le FAQ delle Entrate

Il Fisco ha risposto alle domande più frequenti sui regimi opzionali IVA. In chiaro ambito oggettivo, soggettivo e meccanismo di funzionamento

Regimi OSS e IOSS: on-line le FAQ delle Entrate

Sono on-line sul sito dell’Agenzia delle Entrate delle nuove FAQ in merito ai regimi speciali IVA OSS e IOSS applicabili dal 1° luglio 2021 rispettivamente, per le cessioni di beni e servizi tra fornitori soggetti passivi e consumatori dell'UE (OSS) e per le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, purché si tratti di importazioni di modico valore, cioè di cessioni di valore unitario inferiore a € 150,00 (IOSS).

I due regimi semplificano gli adempimenti IVA per le imprese che vendono beni o forniscono servizi ai consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di:

- identificarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro;

- dichiarare e pagare l'IVA dovuta su vendite di beni e servizi in un'unica dichiarazione elettronica trimestrale, presso lo Stato di identificazione;

- relazionarsi con l'amministrazione fiscale del proprio Stato e nella propria lingua, anche per le vendite transfrontaliere.

Tra i principali chiarimenti contenuti nelle nuove FAQ è indicato che, per le operazioni effettuate sino alla fine del 2021, il soggetto passivo che aderisce al regime OSS ed emette fatture verso clienti privati UE ha l'obbligo di presentare l'esterometro. A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 i dati relativi alle cessioni e alle prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.

Altro aspetto messo in luce dalle risposte del Fisco, è la possibilità di iscriversi all'OSS indipendentemente dall'effettivo utilizzo o inutilizzo che si farà del servizio. In caso di inattività, per ogni trimestre l'unico obbligo del soggetto iscritto è la presentazione di una dichiarazione a zero.

Con riguardo al regime IOSS è precisato che allo stesso possono registrarsi anche i soggetti extra-UE. A tal fine, l'iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente tramite rappresentate fiscale salvo che per i soggetti provenienti da Stati con cui valgano accordi di collaborazione (al momento, solo Gran Bretagna e Norvegia). La registrazione allo IOSS tramite intermediario è comunque consentita a tutti, anche agli operatori stabiliti negli Stati collaborativi.

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