Registro su atti enunciati, il notaio è responsabile insieme alle parti
Se l'esistenza dell'atto enunciato non presuppone accertamenti di fatto o valutazioni giuridiche di particolare complessità, anche il notaio è responsabile dell’imposta di registro

Il notaio è responsabile in solido dell’imposta di registro sugli atti enunciati nell’atto rogato e registrato telematicamente attraverso l’applicativo MUI. Ad affermarlo sono state le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 14432 del 29 maggio 2023). Il caso su cui si sono espressi i giudici riguarda un verbale di assemblea straordinaria per un'operazione di aumento di capitale sociale nel quale si enunciava un finanziamento infruttifero fatto da un socio alla società, nonché la successiva parziale rinuncia al credito del medesimo socio. Il notaio aveva sottoposto a registrazione con modalità telematica il verbale assembleare. Il Fisco notificava al notaio un avviso di liquidazione per il pagamento dell'imposta proporzionale di registro sulla enunciazione del finanziamento alla società, con l'aliquota del 3%, e sulla remissione del debito, con aliquota del 0,5%.
Ebbene, secondo i giudici la pretesa dell’Erario non è infondata: l'imposta richiesta a seguito della registrazione telematica del rogito, in relazione agli atti enunciati è qualificabile come imposta principale e il notaio può considerarsi responsabile d'imposta se l'esistenza dell'atto enunciato non presupponga accertamenti di fatto o valutazioni giuridiche di particolare complessità.