Reverse charge e impianti agrivoltaici: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
L’inversione contabile si applica solo se l’impianto è parte integrante di un edificio: valutazione caso per caso a carico del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 156 del 16 giugno 2025, chiarisce che l’applicazione del reverse charge agli impianti agrivoltaici dipende dalla loro connessione funzionale e strutturale con un edificio. Il contribuente, titolare di una ditta agricola, aveva chiesto se il meccanismo potesse estendersi anche a impianti agrivoltaici avanzati su terreni agricoli, non integrati a edifici. L’Agenzia ribadisce che il regime di inversione contabile previsto dall’art. 17 del Dpr 633/1972 si applica solo a interventi su edifici, escludendo i terreni e le strutture non accatastate come tali. Pertanto, spetta al contribuente valutare se il proprio impianto soddisfa i requisiti strutturali richiesti per beneficiare del reverse charge.