Reverse charge prorogato al 2026
L'Unione Europea ha prorogato al 31 dicembre 2026 alcune ipotesi di reverse charge in scadenza.

Reverse charge significa “inversione dell'obbligo”, spostando dal cedente o prestatore al cessionario o committente l'obbligo di rendersi debitore dell'imposta. Entrambi le parti del rapporto contrattuale devono essere soggetti di imposta stabiliti o per lo meno identificati, cioè titolari di partita IVA nel nostro Paese.
Il reverse charge tutela l'erario quando ritiene che il venditore non sia affidabile. Questa modalità di fatturazione sposta sull'acquirente il rischio di innescare una frode carosello o del “venditore scomparso” (missing trader). Questo soggetto non paga l'IVA al proprio fornitore, in quanto il reverse charge, laddove l'imposta sia detraibile senza limitazione, è una mera scrittura contabile, nella quale al debito per l'IVA sull'operazione consegue contestualmente il diritto di detrazione.
Quando rivende il bene acquistato in reverse charge, deve liquidare l'imposta sull'intero corrispettivo, e se non lo fa, scomparendo quando ci sarà un controllo, si appropria dell'intera imposta e, in genere, mette nei guai il suo acquirente, in quanto secondo i verificatori “non poteva non sapere” che stava comprando da un soggetto non affidabile.
Si spiega così la prevalenza delle successive introduzioni di questo meccanismo nelle prestazioni di servizi, che di regola concorrono alle spese generali e non vengono rivendute.
L’UE ha prorogato al 2026 alcune delle ipotesi di reverse charge in scadenza al 30 giugno 2022:
- cessioni di terminali telefonici online (cd. telefonini);
- cessioni di tablet PC, laptop, console da gioco, microprocessori ceduti prima della loro installazione;
- trasferimenti di quote di gas a effetto serra;
- trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.
Il reverse charge per le prime due voci elencate riguarda solo la fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.
La direttiva, inoltre, estende il reverse charge a qualunque ipotesi, individuando un meccanismo qualificato esplicitamente come QRM (Meccanismo di Reazione Rapida – Quick Reaction Mechanism) in situazioni estreme e di fatto mai applicate nemmeno in altri Stati UE. Lo scopo sarebbe quello di combattere la frode improvvisa e massiccia, che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili, e la durata dell'autorizzazione sarebbe non superiore a nove mesi. Questa misura deve essere notificata a tutti gli Stati dell'Unione e in caso di imperativa urgenza la procedura è completata entro sei mesi.