Rimborsi fiscali: istanze generiche non danno luogo a silenzio-rifiuto impugnabile
La Cassazione chiarisce: senza indicazione puntuale di versamenti e importi richiesti, la domanda di rimborso è giuridicamente invalida.

Con l’ordinanza n. 10603 del 23 aprile 2025, la Corte di cassazione ha ribadito che una richiesta di rimborso Irpef priva dell’indicazione degli estremi dei versamenti, delle ritenute subite e dell’importo richiesto non è idonea a generare un silenzio-rifiuto impugnabile.
Il caso riguardava un ex dipendente Inps che, in relazione a una pensione complementare, chiedeva il rimborso di quanto ritenuto in eccesso, sostenendo che avrebbe dovuto essere tassato con un’aliquota agevolata. Tuttavia, l’istanza era formulata in modo generico e priva dei dati necessari a consentire una valutazione concreta da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La Suprema Corte ha così confermato un principio costante: in assenza di informazioni essenziali, la domanda non produce effetti giuridici validi e non può dar luogo ad alcun silenzio-rifiuto impugnabile, né tale carenza può essere sanata in un secondo momento.