Rimborsi IVA: compensazioni infragruppo con bilancio depositato
Il mancato deposito nel Registro delle Imprese del bilancio consolidato osta all'assunzione dell'obbligo di garantire le eccedenze di credito trasferite dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo.

Nell'ambito dei gruppi societari, il mancato deposito nel Registro delle Imprese del bilancio consolidato costituisce causa ostativa all'assunzione da parte delle società dell'obbligo di garantire le eccedenze di credito trasferite alla procedura di liquidazione IVA di gruppo.
La disciplina dei rimborsi prevede che, laddove non sia possibile garantire i crediti utilizzati in compensazione di importo superiore a € 30.000 presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma, le eccedenze di credito risultanti dalle dichiarazioni annuali IVA della società controllante o delle società controllate, che sono compensate in tutto o in parte con i debiti IVA delle altre società partecipanti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo, devono essere garantite, prestando, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, apposita garanzia.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha già precisato che:
- alla prestazione della garanzia deve ritenersi abilitata la società capogruppo, da intendere come il soggetto, nazionale o comunitario, tenuto alla redazione del bilancio consolidato, come ad esempio, una società estera di altro Stato membro dell'Unione europea, con titoli quotati in borsa;
- affinché la garanzia possa essere prestata mediante diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante è necessaria la presenza dell'ultimo bilancio consolidato, depositato presso il Registro delle Imprese.
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