Riscossione coattiva: come vendere gli immobili privi di rendita catastale

Se la vendita diretta su proposta del debitore riguarda immobili senza attribuzione di rendita catastale, il debitore ha facoltà di procedere alla vendita, con il consenso dell'Agente della Riscossione, al valore determinato da perizia dell'Agenzia delle Entrate. È quanto prevede il nuovo Decreto semplificazioni.

Riscossione coattiva: come vendere gli immobili privi di rendita catastale

Il Decreto Semplificazioni approvato in via definitiva nei giorni scorsi prevede una serie di novità tra cui, di particolare importanza, la vendita di immobili privi di rendita catastale.

Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale

Il nuovo Decreto consente al debitore, in seno alle procedure di riscossione coattiva con pignoramento o ipoteca di beni, di effettuare la vendita diretta di immobili, ove si tratti di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, al valore determinato da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate.

La vendita dei beni pignorati e il consenso dell'Agente di riscossione

In tali ipotesi, il medesimo debitore può procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle Entrate. Tutto ciò in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente.

Il rimborso del costo della perizia e la riscossione coattiva delle somme

La novità, inoltre, prevede che il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita, o, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive (si tratta della quota denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione).

Efficacia temporale

Le nuove disposizioni, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Semplificazioni.

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