Rottamazione-quater: entro il 9 giugno il pagamento per mantenere i benefici

Scadenze, modalità operative e conseguenze in caso di mancato o tardivo versamento della rata prevista al 31 maggio 2025.

Rottamazione-quater: entro il 9 giugno il pagamento per mantenere i benefici

Ai fini del mantenimento dei benefici previsti dalla Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (cd. “Rottamazione-quater”), introdotta dall’art. 1, commi 231 e ss., della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), i soggetti aderenti sono tenuti a effettuare il versamento della rata in scadenza al 31 maggio 2025, secondo il proprio piano di pagamento.

In applicazione del termine di tolleranza di 5 giorni previsto dalla normativa vigente, e tenuto conto delle disposizioni sul differimento dei termini in caso di scadenza coincidente con giorno festivo, saranno considerati validi e tempestivi i versamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025.

Le rate successive dovranno essere corrisposte alle scadenze indicate nel piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute trasmessa al contribuente a seguito dell’adesione alla definizione.

Le informazioni relative alle modalità di pagamento sono disponibili nella pagina dedicata sul portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Si evidenzia che il mancato pagamento, il pagamento oltre il termine ultimo previsto, o l’effettuazione di versamenti parziali, comportano la decadenza dai benefici della definizione agevolata. In tali casi, gli importi eventualmente versati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute a titolo ordinario.

La Comunicazione delle somme dovute, comprensiva del piano rateale e dei relativi moduli di pagamento, è disponibile nell’area riservata del contribuente. In alternativa, può essere richiesta anche senza l’utilizzo di credenziali, compilando l’apposito formulario disponibile in area pubblica, allegando un valido documento di riconoscimento.

Qualora il contribuente intenda effettuare il pagamento in forma agevolata solo per alcuni carichi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, potrà utilizzare il servizio “ContiTu”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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