Rottamazione ter: ultima chance per non decadere

Il 30 novembre 2022 rappresenta una data importante per i contribuenti che non hanno effettuato entro i termini di legge il versamento delle rate originariamente previste per l'anno 2022.

Rottamazione ter: ultima chance per non decadere

Il c.d. Decreto Sostegni-ter ha previsto una nuova chance per tutti i cittadini e le imprese che non hanno rispettato le scadenze previste per le rate della Rottamazione-ter dovute nel 2022, il cui versamento tempestivo sarebbe stato necessario per perfezionare l'intera procedura della Rottamazione-ter e per consolidarne i relativi vantaggi.

Il Decreto prevede un nuovo ed ennesimo “cronoprogramma” - in aggiunta alle plurime proroghe già introdotte dopo lo scoppio delle pandemia - che i contribuenti dovranno rispettare per non perdere i benefici concessi dall'istituto agevolativo della Rottamazione-ter.

Con specifico riferimento alle rate in scadenza per l'anno 2022, la nuova norma ha stabilito che:

  • il versamento delle rate previste per il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre dell'anno 2022 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia della definizione agevolata se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022;
  • sono, comunque, previsti i cinque giorni di tolleranza, per cui il termine ultimo per effettuare il predetto versamento è posticipato al 5 dicembre 2022.

Il nuovo decreto, inoltre, ha prorogato le scadenze anche per le rate dovute e non versate nel 2020 e nel 2021- previste, rispettivamente per il 30 aprile e 31 luglio 2022 - disegnando in tal modo per l'ennesima volta l'intero calendario delle rate della Rottamazione-ter in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022.

I contribuenti (forse pochi) che saranno in grado di adempiere alle predette obbligazioni tributarie entro il nuovo termine del 30 novembre (prorogabile al 5 dicembre) dovranno affrontare in un'unica soluzione il pagamento di una rilevante maxi-rata comprensiva di tutte rate in scadenza nell'anno 2022.

Un eventuale omesso o insufficiente pagamento delle somme dovute entro la nuova ed ultima scadenza del 30 novembre provocherà con certezza:

  • la decadenza dalla definizione agevolata, facendo riemergere l'intero carico tributario originariamente iscritto a ruolo anche a titolo di sanzioni ed interessi moratori;
  • l'innesco da parte dell'Autorità fiscale di azioni cautelari ed esecutive volte al recupero delle somme dovute dal contribuente;
  • la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di rottamazione, originariamente sospesi in occasione dell'adesione alla definizione agevolata.

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