Società tra professionisti: come va tassato il reddito?

Ancora irrisolti i dubbi sulla natura del reddito generato dalle STP: per il Fisco è reddito d’impresa, per la Cassazione è di lavoro autonomo salvo che non ricorrano condizioni particolari.

Società tra professionisti: come va tassato il reddito?

Ai fini fiscali, in assenza di una specifica disciplina, le STP hanno da sempre creato dubbi applicativi in relazione all'esatta individuazione della natura da attribuire al reddito generato dalle stesse. Sul punto l'Agenzia delle Entrate si è espressa in diverse occasioni, con interventi non sempre univoci.

L'orientamento più consolidato del Fisco, però, classifica il reddito prodotto dalla STP tra quelli “di impresa” e non di lavoro autonomo. Da ciò deriva la necessità di applicare il principio di competenza in luogo di quello “di cassa” (riconducibile all'esercizio dell'attività professionale) e la disapplicazione della ritenuta a titolo d'acconto sulle fatture emesse.

Questa impostazione non è, ad oggi, ancora stata unanimemente accolta dalla giurisprudenza: recentemente la Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità di classificare il reddito prodotto dalle STP tra quelli “di impresa” soltanto nell'ipotesi di prevalenza del carattere dell'organizzazione del lavoro altrui e del capitale rispetto alla prestazione di lavoro intellettuale nell'ambito dell'attività svolta. In applicazione di questo principio, la Suprema Corte ha quindi riconosciuto l'applicazione della ritenuta d'acconto sull'onorario pagato a uno studio legale costituito in forma di una società tra professionisti a responsabilità limitata. 

Tuttavia, la soluzione individuata dalla Cassazione non convince, sia perché non supportata da alcuna norma, sia perché genera una situazione di generale incertezza, stante la oggettiva difficoltà nel dover determinare, di volta in volta, la prevalenza dell'aspetto organizzativo rispetto alla prestazione di lavoro intellettuale fornita (o viceversa).

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