Soldi e immobili all’estero, entro fine mese vanno versate IVAFE e IVIE
In scadenza il secondo acconto IVAFE e IVIE previsto per il 30 novembre 2022. I contribuenti interessati dovranno effettuare i versamenti attraverso il modello F24. Ecco come fare.

Tra poco più di un mese i contribuenti, comprese le partite IVA, residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio dovranno versare anche il secondo acconto IVAFE ed IVIE, insieme alle ulteriori interminabili scadenze previste per fine mese. Il termine del 30 novembre coincide infatti con i versamenti IRPEF, seguendo le regole previste per l'imposta sui redditi per le persone fisiche. Ad oggi non sono state annunciate proroghe per i versamenti del secondo acconto delle imposte sui redditi.
Mentre l’IVIE è l’imposta sugli immobili detenuti all'estero posseduti dalle persone fisiche residenti, l’IVAFE è l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti.
Soggetti interessati al secondo acconto IVIE
I soggetti passivi dell'IVIE sono le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, residenti ai fini fiscali in Italia che sono proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d'impresa o di lavoro autonomo.
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, o tramite intermediario abilitato. L'imposta IVIE sconta una base imponibile ordinaria pari a 0,76% sulle abitazioni estere tenute a disposizione; e dello 0,4% per l'immobile estero adibito ad abitazione principale.
Soggetti interessati al secondo acconto IVAFE
I soggetti passivi dell'IVAFE sono le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti che detengono attività finanziarie all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se giungono da eredità o donazioni. Le aliquote da applicare sul valore delle attività finanziarie sono pari allo 0,2%, a decorrere dal 2014. A differenza di quanto espressamente stabilito per l'IVIE, non è prevista alcuna soglia di esenzione per il versamento dell'imposta in oggetto. L'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate.