Statuto del contribuente, revisione all’insegna dell’irretroattività delle norme
Ecco come cambia il pilastro normativo che regola i rapporti tra Fisco e cittadini

Vi abbiamo già anticipato che, nell’ambito della riforma fiscale, l’esecutivo ha già dato avvio alla procedura che porterà alla revisione dello Statuto del contribuente, ovvero il testo legislativo che, dando attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, mira a migliorare il rapporto tra Fisco e cittadini. Con riguardo alla disciplina dell’efficacia temporale delle norme tributarie, la revisione conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e, in particolare:
- specifica il regime dei tributi periodici, precisando che nel caso di tributi “dovuti, determinati o liquidati periodicamente” le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;
- stabilisce che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente;
- stabilisce il regime dell’annullabilità (in luogo della vigente nullità dei provvedimenti emessi in violazione dell’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni);
- disciplina espressamente “il principio del contraddittorio”:
- stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti non aventi contenuto provvedimentale);
- delinea la procedura, i requisiti e i termini del contradittorio tra amministrazione e contribuente;
- interviene sulla disciplina della motivazione degli atti tributari, stabilendo che i provvedimenti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati “a pena di annullabilità”, con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione;
- esplicita la possibilità di prevedere la motivazinone anche per relationem;
- stabilisce che gli atti della riscossione debbano contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati.