Superbonus 110% per gli edifici inagibili delle zone terremotate

La proroga dell'aliquota del 110% al 31 dicembre 2025 si applica solo agli edifici inagibili.

Superbonus 110% per gli edifici inagibili delle zone terremotate

Per il Superbonus relativo alle zone terremotate, la proroga dell'aliquota del 110% al 31 dicembre 2025 si applica solo agli edifici inagibili.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus si applica nella misura del 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Nel dettaglio:

  • nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
  • in alternativa al contributo per la ricostruzione, i limiti delle spese ammesse al Superbonus sostenute entro il 30 giugno 2022 sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° gennaio 2019 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Per effetto di tale richiamo, la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o costruzione a seguito di eventi sismici.

Per la fruizione dei contributi per la ricostruzione occorre accertare, mediante scheda o documento analogo, il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico.

La proroga al 31 dicembre 2025 riguarda anche gli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobili riconducibili ai beni relativi all'impresa o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni.

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