Superbonus anche per gli ETS fino al 2025

Le ONLUS, le ODV, le APS e le associazioni e società sportive dilettantistiche possono fruire della detrazione del 110% per le spese documentate rimaste a carico dell'ente.

Superbonus anche per gli ETS fino al 2025

Possono beneficiare del superbonus anche le ONLUS, le ODV, le APS e le associazioni e società sportive dilettantistiche.

L'agevolazione fiscale del “superbonus” spetta in generale per gli interventi edilizi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari indipendenti all'interno di edifici plurifamiliari e per singole unità immobiliari, fino ad un massimo di spesa prestabilita per tipologia di edificio e al verificarsi di determinate condizioni rappresentate da opere di ristrutturazione cosiddette “trainanti”.

Per poter fruire della detrazione occorre possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento, al momento dell'avvio dei lavori o di sostenimento delle spese, sulla base di un titolo idoneo a rappresentarne un diritto reale quale: proprietà, usufrutto, abitazione o di comodato anche gratuito. Il diritto deve essere supportato da idonea documentazione comprovante tale titolo: contratto di acquisto, di usufrutto, di locazione anche finanziaria.

La normativa riserva una distinzione con riferimento alle ONLUS, ODV e APS, che specifica che per questi enti non opera la limitazione prevista dalla norma sulla tipologia di edifici per i quali è possibile usufruire del beneficio fiscale, sopra riportata.

Le ONLUS, le ODV, le APS e le associazioni e società sportive dilettantistiche possono fruire della detrazione del 110% per le spese documentate rimaste a carico dell'ente, ossia che non sono state rimborsate, sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022, da determinare secondo il criterio della cassa, ossia che siano state effettivamente pagate nel periodo indicato e senza limitazioni derivanti dalla tipologia catastale dell'edificio o dalla sua destinazione.

La Legge di bilancio 2022 proroga i termini di validità del beneficio fiscale derivante dal riconoscimento della maggiore detrazione del 110%, sia per gli interventi “trainanti” che per gli interventi “trainati”, riconoscendo, nello specifico anche alle ONLUS, ODV, APS e le associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di beneficiare del credito di imposta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 secondo la seguente gradazione:

- nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

- nella misura del 70% per le spese sostenute nel 2024;

- nella misura del 65% per le spese sostenute nel 2025.

 

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