Superbonus e opzioni di sconto e cessione: ultime novità
L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sui bonus edilizi, sulle opzioni alternative alla detrazione, sulle responsabilità per l'utilizzo dei crediti e sull'IVA indetraibile

La complessa normativa che regolamenta il Superbonus e le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito è stata ulteriormente commentata dall'
Spesa per interventi agevolabili sostenuta in più anni
Innanzitutto ha fornito delle precisazioni in merito alle ipotesi in cui la spesa per gli interventi agevolabili sia sostenuta in più anni, nonché al caso di più interventi eseguiti sullo stesso immobile. È stato, quindi, specificato che:
- qualora il contribuente sostenga le spese per gli interventi agevolabili in periodi d'imposta diversi, l'opzione esercitata con riferimento alle spese sostenute in un determinato periodo d'imposta non condiziona la modalità di fruizione delle agevolazioni con riferimento alle spese sostenute nei successivi periodi d'imposta. Pertanto, per le spese sostenute nel 2020, il contribuente può fruire direttamente della detrazione, indicando la spesa nella dichiarazione dei redditi. Per le spese sostenute nel 2021, sempre per lo stesso intervento agevolabile e nel rispetto dei massimali di spesa o di detrazione previsti, può optare per lo sconto in fattura e/o per la cessione del credito;
- qualora sul medesimo immobile vengano effettuati più interventi agevolabili (ad esempio, un intervento “trainante” ed interventi “trainati”), è possibile decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, con riferimento alle spese sostenute per ciascun intervento, indipendentemente dalla scelta operata con riferimento agli altri.
Un ulteriore chiarimento verte sull'opzione per lo sconto in fattura esercitato in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL): il Fisco ha precisato che, per l'esercizio della summenzionata opzione, relativamente all'importo indicato nella fattura a fronte di un SAL pari ad almeno il 30% degli interventi, non rileva l'eventuale circostanza che gli interventi siano realizzati in periodi d'imposta diversi. Tuttavia, se il SAL fino a quel momento non si riferisce ad almeno il 30%, è possibile fruire, per i corrispondenti importi fatturati, solo della detrazione nella dichiarazione dei redditi e, per le successive rate non fruite, optare per la cessione.
Controllo e responsabilità per utilizzo dei crediti
L'attività di controllo dell'Agenzia ai fini della spettanza del beneficio fruito dal contribuente si basa sull'analisi del rischio e, qualora venga accertata la mancata integrazione dei requisiti (anche parziale), procede al recupero dell'importo corrispondente con applicazione di interessi e sanzioni. L'azione di recupero è effettuata nei confronti del beneficiario, mentre, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.
IVA indetraibile ai fini del Superbonus
L'IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa agli interventi ammessi al Superbonus, rientra tra le spese agevolabili, costituendo, quindi, una componente di costo degli interventi e si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio. Tuttavia, se al momento dell'emissione della fattura relativa ai lavori agevolati, il soggetto passivo ammesso a beneficiare del Superbonus non è in grado di determinare secondo parametri oggettivi la quota di IVA indetraibile, effettivamente a suo carico, lo stesso non potrà computarla nell'ammontare della spesa agevolabile e, pertanto, in relazione a tale quota non potrà optare per lo sconto in fattura. In tal caso, come chiarito dalle Entrate, il contribuente potrà computare l'IVA indetraibile nel calcolo della detrazione Superbonus spettante, direttamente in sede di dichiarazione dei redditi o, in alternativa, optare per la cessione del credito a condizione che sia oggettivamente definito il relativo ammontare.
Nell'ipotesi, invece, di soggetti passivi che applicano il pro-rata con utilizzo della percentuale dell'anno precedente e conguaglio in sede di dichiarazione annuale, l'IVA indetraibile in sede di emissione delle fatture è determinata solo “provvisoriamente”. Pertanto, l'opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata solo fino all'importo del corrispettivo dovuto al netto dell'IVA.