Tassata la donazione dell’azienda a favore della società

Non sfugge al Fisco il trasferimento a titolo gratuito di un'azienda da un imprenditore individuale a una società commerciale.

Tassata la donazione dell’azienda a favore della società

La donazione di un'azienda da un imprenditore individuale in favore di una società commerciale non costituisce per quest’ultima un’operazione fiscalmente neutrale, ma genera una sopravvenienza attiva rappresentando una liberalità ricevuta nell'esercizio dell'impresa che, come tale, va tassata.

È quanto affermato dai giudici della Corte di Cassazione nella causa riguardante il titolare di una ditta individuale che donava un ramo d'azienda a favore di una Srl  (Cass. 12 novembre 2021 n. 33789). A sua discolpa, il soggetto evidenziava ai giudici che la figlia risultava essere socia al 50% della società donataria e che la cessione di azienda per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi. Per la Cassazione però la sua difesa non funziona: la non tassabilità è riconosciuta solo per favorire il passaggio generazionale dell'azienda dall'imprenditore individuale a soggetti terzi che siano persone fisiche e non anche nel caso in cui il donatario sia un imprenditore o una società commerciale. In tale ultima ipotesi, per i giudici deve applicarsi la regola ordinaria, in base alla quale la donazione di azienda costituisce una liberalità che determina in capo al donante l'emersione di una plusvalenza e in capo al donatario una sopravvenienza attiva.

Come spiegato dalla Corte, il diverso trattamento è dovuto al fatto che, quando il donatario è una società commerciale (di persone o di capitali o un ente commerciale) la donazione ricevuta deve necessariamente essere considerata come “relativa all'impresa”, essendo destinata allo svolgimento di attività commerciale, con ciò escludendo la possibilità di distinguere tra la sfera imprenditoriale e quella personale. In particolare, la tassazione in capo al donatario della sopravvenienza attiva derivante dalla donazione ricevuta, deve essere calcolata sulla base del valore netto fiscalmente acquisito dal donatario in regime di continuità con i valori riconosciuti in capo al donante.

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