Transazione parziale con un condebitore solidale: effetti e conseguenze

Quali sono gli effetti sugli altri condebitori e sul contenuto dell'obbligazione solidale? Lo ha chiarito la Cassazione.

Transazione parziale con un condebitore solidale: effetti e conseguenze

In caso di transazione stipulata dal creditore solo con uno o alcuni dei coobbligati o comunque di adempimento parziale di una obbligazione solidale, gli effetti sono diversi a seconda che la somma incassata dal creditore sia maggiore o inferiore alla quota gravante sul condebitore (c.d. quota virile, vale a dire la parte dell'obbligazione solidale che grava su ogni condebitore):

- se la somma è pari o superiore alla quota gravante sul condebitore che ha pagato, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto;

- se, invece, la somma è inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota ideale di chi ha transatto.

A chiarirlo è stata una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 24 settembre n. 25980).

Facendo un esempio pratico dei principi esposti, dato un credito risarcitorio di 100 e due debitori solidali tenuti rispettivamente per 60 e 40, possono verificarsi due ipotesi:

- il creditore transige col primo debitore e lo libera, accettando in pagamento 70: in tale caso dal secondo coobbligato potrà pretendere solo 30, o il danno residuo non ancora risarcito;

- il creditore transige col primo debitore e lo libera, accettando in pagamento 50, dal secondo debitore potrà pretendere solo 40, o non più della c.d. quota virile su questi gravante.

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