Vetrate panoramiche amovibili: meno vincoli all’installazione
Il Decreto Aiuti bis semplifica la procedura e non richiede alcun titolo abitativo per installare le vetrate scorrevoli che servono a mitigare gli effetti del clima, tanto su balconi aggettanti dal corpo dell'edificio quanto su logge rientranti all'interno dell'edificio.

Tra le principali novità previste dal nuovo Decreto Aiuti bis rientra la semplificazione dell'installazione delle c.d. VEPA, ovvero vetrate panoramiche amovibili.
Che cosa i VEPA
Le VEPA sono strutture ad alte prestazioni energetiche con funzione di coibentazione, schermatura solare e protezione di ambienti. La loro caratteristica è di essere completamente rimovibili: sono solitamente sistemi scorrevoli che consentono l'apertura e la chiusura della vetrata, a seconda delle esigenze e delle stagioni. Servono a mitigare gli effetti del clima, sia in estate che in inverno.
Cosa cambia
Prima della modifica operata dal Decreto Aiuti bis, il problema di questi interventi era che le modalità di autorizzazione erano sempre lasciate nel limbo delle interpretazioni locali: in alcuni Comuni erano consentiti, in altri erano considerati incrementi di volume. Difatti, i giudici amministrativi, prima delle nuove modifiche, avevano escluso (per un terrazzo) qualsiasi similitudine tra le vetrate panoramiche e gli elementi di mero arredo o miglioramento climatico. Secondo i giudici, dunque, semplici pannelli di vetro scorrevoli privi di montanti verticali e a chiusura non ermetica - c.d. vetrate frangivento - comportano nuovo volume e modifica di sagoma del fabbricato.
Grazie nuova disposizione, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
- gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, deidal corpo dell'edificio o di rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;
- tali strutture devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'e l' e da non modificare le preesistenti linee architettoniche. Secondo le prime interpretazioni della nuova norma, risulterebbe esclusa l'installazione delle VEPA, ad esempio, in gazebo/giardino, ecc.