Riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo: dubbi applicativi
Sulla procedura di riversamento spontaneo per regolarizzare, senza sanzioni e applicazione di interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione sussistono ancora diversi i dubbi applicativi che possono impattare nella decisione di aderire o meno a questa opportunità.

La procedura di riversamento spontaneo prevede la possibilità di regolarizzare, senza l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Soggetti interessati ed esclusi
La procedura può essere utilizzata dai soggetti che:
- hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;
- in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno agito in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione autentica prevista dall'art. 1 c. 72 L. 145/2018 (con la quale è stato chiarito esplicitamente che, ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato).
I dubbi applicativi
Nonostante l'apparente linearità, ad oggi sono ancora diversi i dubbi applicativi che coinvolgono la procedura di riversamento del credito d'imposta R&S e che possono impattare nella decisione di aderire o meno a questa opportunità. Per effetto di questa sanatoria, entro il 30 settembre 2022, i soggetti interessati saranno tenuti a riesaminare il profilo tecnico, fiscale e documentale delle attività che hanno originato il credito.
In particolare, i principali aspetti di incertezza da considerare riguardano:
- la verifica della natura effettivamente innovativa dell'attività di ricerca e sviluppo svolta. In tal senso, devono ritenersi certamente regolarizzabili le spese di R&S effettivamente sostenute in relazione ad attività carenti dei cinque criteri (novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità) indicati dal Manuale di Frascati, e gli errori di calcolo nella media;
- la possibilità di far rientrare nel riversamento le eventuali spese “agevolate” per un importo superiore a quello ritenuto congruo (esempio le spese per amministratori agevolate per il loro intero importo oppure le fatture per consulenze in R&S sovrastimate sempre se realmente sostenute) o le spese di R&S effettivamente sostenute, ma ritenute antieconomiche da parte dell'Ufficio in sede di verifica;
- l'opportunità di non restituire il credito d'imposta per poi difendersi direttamente in sede di contenzioso tributario (previa presentazione di ricorso) e chiedere comunque, in questa sede, la disapplicazione delle sanzioni ed interessi, stante le obiettive condizioni di incertezza esistenti sul tema;
- il rischio legato al possibile di disconoscimento della sanatoria nel caso in cui dovessero essere successivamente accertate le condotte fraudolente o simulate (si veda precedente paragrafo) elencate al punto 2 del Provvedimento 188987/2022;
- il rischio di contestazione legato alla possibile “inesistenza” (sanzione amministrativa 100%) ovvero “non spettanza” (sanzione amministrativa 30%) del credito d'imposta (e delle possibili conseguenze, nella prima ipotesi, anche a livello penale per il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti.
In tutti i casi in cui riversamento non risulta utilizzabile, sarà possibile valutare la regolarizzazione della posizione attraverso l'ordinario strumento del ravvedimento operoso n quanto questa modalità di regolarizzazione è applicabile anche per i crediti di imposta R&S inesistenti. Tuttavia, si ricorda che:
- il ravvedimento operoso non è utilizzabile in caso di notifica degli atti di liquidazione e di accertamento comprese le comunicazioni recanti le somme dovute a seguito di controllo automatico;
- il pagamento del debito tributario comprensivo di sanzioni e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento costituisce causa di non punibilità del reato di indebita compensazione di crediti non spettanti, mentre in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti rileva solamente quale circostanza attenuante e per la non applicazione di pene accessorie.